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Cronaca

Freddo in tutta la città: termosifoni accesi dal 15 novembre

Salerno città è inserita nella fascia C di Confedilizia. I termosifoni saranno accesi dal 15 novembre al 31 marzo per 10 ore giornaliere. Qui di seguito tutte le informazioni necessarie

I termosifoni a Salerno saranno accesi dal 15 novembre. Quest'anno infatti la città capoluogo, si apprende dai dati di Confedilizia, è stata inserita in categooria C. In base alla tabella Confedilizia, quindi, a Salerno sarà possibile accendere i termosifoni dal 15 novembre al 31 marzo per dieci ore al giorno.

Al di fuori di questo periodo, si legge in una nota di Confedilizia, sarà possibile accendere i termosifoni solamente in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo e, in ogni caso, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella permessa a pieno regime. Le sanzioni per i trasgressori vanno da un minimo di 500 a un massimo di 3mila Euro. Qui di seguito la tabella delle zone e quella relativa ai comuni della provincia di Salerno.

ZONE CLIMATICHE - CALENDARIO ACCENSIONE TERMOSIFONI

Zona climatica Periodo accensione Orario consentito *
     
A 1 dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere
B 1 dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere
C 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere
D 1 novembre - 15 aprile 10 ore giornaliere
E 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere
F nessuna limitazione nessuna limitazione

 

TABELLA COMUNI IN PROVINCIA DI SALERNO

Zona climatica città
E ACERNO
C AGROPOLI
C ALBANELLA
C ALFANO
D ALTAVILLA SILENTINA
C AMALFI
C ANGRI
D AQUARA
C ASCEA
D ATENA LUCANA
C ATRANI
D AULETTA
D BARONISSI
C BATTIPAGLIA
C BELLIZZI
D BELLOSGUARDO
D BRACIGLIANO
D BUCCINO
D BUONABITACOLO
D CAGGIANO
D CALVANICO
D CAMEROTA
D CAMPAGNA
D CAMPORA
D CANNALONGA
D CAPACCIO
C CASAL VELINO
D CASALBUONO
D CASALETTO SPARTANO
D CASELLE IN PITTARI
C CASTEL SAN GIORGIO
D CASTEL SAN LORENZO
D CASTELCIVITA
C CASTELLABATE
C CASTELNUOVO CILENTO
E CASTELNUOVO DI CONZA
D CASTIGLIONE DEI GENOVESI
C CAVA DE' TIRRENI
C CELLE DI BULGHERIA
D CENTOLA
C CERASO
C CETARA
D CICERALE
E COLLIANO
C CONCA DEI MARINI
D CONTRONE
D CONTURSI TERME
C CORBARA
D CORLETO MONFORTE
D CUCCARO VETERE
C EBOLI
D FELITTO
D FISCIANO
D FURORE
D FUTANI
C GIFFONI SEI CASALI
C GIFFONI VALLE PIANA
E GIOI
D GIUNGANO
C ISPANI
D LAUREANA CILENTO
D LAURINO
D LAURITO
D LAVIANO
D LUSTRA
D MAGLIANO VETERE
C MAIORI
C MERCATO SAN SEVERINO
C MINORI
D MOIO DELLA CIVITELLA
D MONTANO ANTILIA
D MONTE SAN GIACOMO
C MONTECORICE
D MONTECORVINO PUGLIANO
D MONTECORVINO ROVELLA
D MONTEFORTE CILENTO
E MONTESANO SULLA MARCELLANA
C MORIGERATI
C NOCERA INFERIORE
C NOCERA SUPERIORE
D NOVI VELIA
D OGLIASTRO CILENTO
D OLEVANO SUL TUSCIANO
D OLIVETO CITRA
D OMIGNANO
D ORRIA
D OTTATI
D PADULA
C PAGANI
D PALOMONTE
D PELLEZZANO
D PERDIFUMO
D PERITO
D PERTOSA
D PETINA
D PIAGGINE
C PISCIOTTA
D POLLA
D POLLICA
C PONTECAGNANO FAIANO
C POSITANO
D POSTIGLIONE
C PRAIANO
D PRIGNANO CILENTO
D RAVELLO
D RICIGLIANO
D ROCCADASPIDE
D ROCCAGLORIOSA
C ROCCAPIEMONTE
D ROFRANO
D ROMAGNANO AL MONTE
D ROSCIGNO
D RUTINO
D SACCO
D SALA CONSILINA
D SALENTO
C SALERNO
D SALVITELLE
D SAN CIPRIANO PICENTINO
D SAN GIOVANNI A PIRO
D SAN GREGORIO MAGNO
C SAN MANGO PIEMONTE
C SAN MARZANO SUL SARNO
D SAN MAURO CILENTO
D SAN MAURO LA BRUCA
D SAN PIETRO AL TANAGRO
D SAN RUFO
C SAN VALENTINO TORIO
D SANT'ANGELO A FASANELLA
D SANT'ARSENIO
C SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
D SANTA MARINA
D SANTOMENNA
D SANZA
C SAPRI
C SARNO
D SASSANO
C SCAFATI
D SCALA
D SERRAMEZZANA
C SERRE
D SESSA CILENTO
C SIANO
D SICIGNANO DEGLI ALBURNI
D STELLA CILENTO
D STIO
D TEGGIANO
D TORCHIARA
D TORRACA
C TORRE ORSAIA
D TORTORELLA
D TRAMONTI
D TRENTINARA
D VALLE DELL'ANGELO
D VALLO DELLA LUCANIA
D VALVA
C VIBONATI
C VIETRI SUL MARE

 

* Negli edifici adibiti a residenza e assimilabili, il limite della durata giornaliera di attivazione dell'impianto termico non si applica nei seguenti casi  (elenco non esaustivo):

1) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;

2) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

3) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; con taratura secondo i valori di legge;

4) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

5) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n. 412/93 e dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

6) impianti termici condotti mediante «contratti di servizio energia» i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal D.P.R. n. 412/93, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal D.P.R. n. 412/93 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati dallo stesso provvedimento.

 

Ulteriori esclusioni, anche in merito al limite del periodo annuale di esercizio e al limite della durata giornaliera, sono previste per particolari categorie di edifici quali, per esempio, quelli adibiti a scuole materne e asili nido.

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