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Cronaca

Legge Severino, la Corte Costituzionale: "Era applicabile a De Luca"

I giudici hanno bocciato il ricorso presentato dal presidente della Regione Campania sulla legittimità della legge dell'ex ministro del Governo Monti. Soddisfatte le opposizioni

Continua la vicenda giudiziaria sulla Legge Severino legata all’incarico dell’attuale presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. La Corte Costituzionale, infatti, ha giudicato «infondate» le questioni sollevate sulla legge Severino, riguardanti in particolare la disciplina della sospensione dalle cariche di consigliere regionale, di presidente della Regione e di consigliere comunale, in caso di sentenza di condanna non definitiva. La questione inerente alla carica di presidente di Regione era stata sollevata dal tribunale di Napoli, su sollecitazione del neo proclamato governatore campano. Egli infatti, in applicazione della normativa citata, era stato sospeso dalla carica con un provvedimento del presidente del consiglio Matteo Renzi. De Luca si era quindi rivolto al tribunale partenopeo, che gli ha consentito di insediarsi alla presidenza regionale sospendendo l’atto del premier con un provvedimento d’urgenza giustificato su una parvenza di illegittimità costituzionale del decreto ‘Severino’.

Contro la decisione dei giudici napoletani si erano battuti, fra gli altri, esponenti del Movimento Cinque Stelle, difesi dall’avvocato Stefania Marchese, e il coordinatore provinciale di Sel – Sinistra Italiana, Franco Mari, difeso dall’avvocato Arnaldo Miglino. Quest’ultimo si dichiara assolutamente soddisfatto della decisione della Corte costituzionale, che ha giudicato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate su impulso di De Luca, ritenendo in particolare che non vi è stato un eccesso di delega, che il carattere non sanzionatorio della sospensione esclude che sia stato leso il divieto di retroattività, e che la oggettiva diversità di status e di funzioni dei parlamentari rispetto ai consiglieri e agli amministratori degli enti territoriali non consente di configurare una disparità di trattamento.  Secondo Miglino la decisione, di cui i giudici napoletani dovranno prendere atto, potrebbe condurre a rilevanti novità.

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