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Cronaca Battipaglia

Lidl a Battipaglia, il Tar dà ragione al Comune: respinto ricorso dei privati

I giudici hanno annullato la richiesta di sospensione della delibera di Giunta Comunale numero 145/2018 che prevede l’approvazione della convenzione urbanistica per la realizzazione di opere, previste dal Piano Urbanistico Comunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania annulla la richiesta di sospensione della delibera di Giunta Comunale numero 145/2018 che prevede l’approvazione della convenzione urbanistica per la realizzazione di opere, previste dal Piano Urbanistico Comunale, di “rimodulazione urbanistica del Comprensorio C ex Peep di via Turco” e del provvedimento unico numero 23 del 15 novembre 2017 per la costruzione della struttura commerciale Lidl.

Le sentenze

Le motivazioni sono ben espresse nelle due sentenze contro i privati entrambe parti soccombenti contro il Comune di Battipaglia. Il Municipio difeso dal dirigente del settore Avvocatura Giuseppe Lullo e con la relazione stilata dal dirigente del settore tecnico Carmine Salerno ha mantenuto la seguente linea difensiva “all’esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione urbanistica del 30 ottobre 2018, rep. N. 55 (cui è riferita la domanda cautelare) non sono ricollegabili gli estremi del paventato danno grave e irreparabile, trattandosi di lavori che non hanno modificato o alterato assolutamente gli accessi dei privati e interessano in via esclusiva la viabilità già pubblica” ; il Tar ha considerato valida la posizione dell’Ente tale da ritenere che “la struttura commerciale legittimata col provvedimento unico n.23 del 15 novembre 2017 non risulta in contrasto con la destinazione riservata all’area di relativa localizzazione dall’inoppugnabile Pua in variante né eccedere la massima superficie coperta consentita e la massima volumetria edificabile in base al menzionato strumento urbanistico attuativo; “il progetto controverso, riguardato nella sua globalità, non appare infirmabile dalle criticità atomisticamente denunciate dai ricorrenti, sulle quali fa premio, in termini di miglioramento della sicurezza stradale, l’eliminazione, mediante la realizzazione della prevista rotatoria, dei punti di conflitto tra i flussi veicolari generati dal preesistente raccordo vario”; e  “ad un sommario esame, non sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.” Per i motivi indicati il Tar ha respinto la domanda dei privati dando ragione al Comune.

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