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Famiglia

Procedura e informazioni per registrazione delle coppie di fatto

Una breve guida dei diritti e delle procedure per registrare una coppia di fatto

I conviventi di fatto, come stabilito dalla Legge Cirinnà, sono due persone maggiorenni “unite stabilmente da legami affettivi di coppia” e “reciproca assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile. Non ha importanza se i due conviventi appartengano allo stesso sesso o meno. Il fatto che i due conviventi non debbano essere legati da rapporto di matrimonio implica che, per legge, non sono considerate convivenze di fatto quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal precedente coniuge ma non divorziato.

Quali sono i requisiti

L'Unione Civile può essere costituita da due persone, italiane o straniere, maggiorenni dello stesso sesso, non legate da altro matrimonio o unione civile e non unite da legami adottivi o di parentela, che devono presentare insieme all'Ufficiale di stato civile del Comune di loro scelta la richiesta di unione. La richiesta viene effettuata all'Ufficiale di Stato Civile. Ed entrambi, dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

• essere maggiorenni e dello stesso sesso;
• non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
• non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
• essere capaci di intendere e volere;
• non essere stati condannati, per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte, ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

In aggiunta, dovranno effettuare la scelta del regime patrimoniale e potranno (in maniera facoltativa) scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la sola durata dell'unione.La parte che modifica il proprio cognome, dichiarerà se sostituirlo con quello scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

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Diritti: cosa non possono vantare le coppie di fatto 

Un elenco di di situazioni e circostanze che non si possono attribuire ai semplici conviventi. Le coppie di fatto non hanno diritto:

  1. A non essere traditi.
  2. Non sussiste l’obbligo alla reciproca fedeltà.
  3. All’assegno di mantenimento successivo alla separazione, relativo in modo esclusivo alle coppie sposate, né agli alimenti, salvo che tra le parti non intercorra un  diverso accordo scritto.
  4. All’eredità del convivente defunto, a meno che lo stesso non faccia testamento.
  5. Anche in questo caso, non può spettare più della quota disponibile, non essendo il convivente un erede legittimario.
  6. Alla pensione di reversibilità.
  7. Alla possibilità di costituire un fondo patrimoniale, diretto in modo esclusivo alle coppie sposate. La legge consente di costituire un vincolo di destinazione o istituire un trust nel caso se si intendessero tutelare gli interessi di figli nati dall’unione.

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Cessazione della convivenza di fatto: come

  1. matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  2. decesso di un convivente;
  3. cessazione della coabitazione (dichiarata dalle parti o accertata d'ufficio);
  4. cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi

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