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Martedì, 16 Aprile 2024
Politica

Elezioni comunali 2016: quando e come votare

Anche i cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia potranno prendere parte alle elezioni. Ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale

Si stanno avvicinando le elezioni amministrative 2016 e il Prefetto ha convocato, per il 5 giugno 2016, i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale di Salerno. L'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 19 giugno 2016. Ogni salernitano, per esprimere il proprio voto, dovrà recarsi nella sezione elettorale di riferimento con un documento d'identità e la scheda elettorale. La votazione si terrà il 5 giugno dalle 7 alle 23, momento i cui si chiuderanno i cancelli. Solo chi si troverà già nel seggio alla chiusura sarà ammesso a votare. Le operazioni di spoglio inzieranno dopo la chiusura dei seggi.

Le sezioni elettorali

Tutti i cittadini di paesi che fanno parte dell'Unione Europea potranno esercitare il diritto di voto nel Comune di residenza. Lo stesso diritto ha il personale diplomatico o consolare (ed il relativo personale dipendente dei consolati o ambasciate) degli Stati dell’unione europea in Italia, pur se non residenti, e non già iscritti in nessuna lista aggiunta di altro comune italiano. Gli stessi cittadini possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale. Per esercitare questi diritti i cittadini stranieri dovranno presentare, al sindaco del Comune di residenza o di dimora, la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro e non oltre il 26 aprile 2016.  Nella domanda, oltre all’indicazione del cognome, del nome, del luogo di nascita, dovranno essere espressamente dichiarati: la cittadinanza, l’attuale residenza nonché l’indirizzo dello Stato di origine, la richiesta di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nel comune, semprechè non siano già iscritti, la richiesta di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.  Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido. Lo schema di domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Elettorale di Via Picarielli (ex Scuola Elementare).

Quando si vota

Domenica 5 giugno 2016, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario.

L’eventuale turno di ballottaggio si svolgerà domenica 19 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Le elezioni riguardano i comuni i cui organi elettivi scadono nel primo semestre dell’anno in corso  e quelli che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza, purché le condizioni che hanno reso necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio 2016.

Lo scrutinio dei voti inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 5 giugno, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. 

Nelle stesse date del 5 e 19 giugno si svolgeranno, rispettivamente, il turno ordinario e l'eventuale turno di ballottaggio anche in alcuni comuni delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

Come si vota

Elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, situato immediatamente prima dei contrassegni delle liste collegate, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco; in questo caso il voto espresso è valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata prescelta;

-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata, tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista prescelta non collegata (c.d. “voto disgiunto”);

-per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; 

-per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; 

-solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:

-  le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
-  ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
 
Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, qualora nessun candidato abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi, per l’elezione del sindaco si procede al turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati che hanno riportato al primo turno il maggior numero di voti. Il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.
Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:

-tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; 
-tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; il voto è ugualmente valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; 
-manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante sapere che:

-  le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;

-  nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
-  nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. 

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Le schede per il turno di ballottaggio riportano, prestampati in due distinti appositi rettangoli, i nomi dei due candidati più votati che nella prima votazione hanno riportato esattamente lo stesso numero di voti. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato che si intende votare.

Leggi>>>Tutte le informazioni sul voto nel salernitano

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