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Italiani al voto: il voto con procedura "speciale"

La direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha emanato una circolare in merito al diritto di voto con procedura speciale

La direzione centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno ha emanato una circolare in merito al diritto di voto con procedura speciale. "Per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, la normativa vigente consente ad alcune categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto, previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale, non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o volante) o anche presso il loro domicilio, nellostesso comune di iscrizione elettorale o in altro comune". 

I casi di voto con procedura speciale

Nel seggio assegnato possono votare, come consuetudine, i componenti dello stesso seggio (presidente, segretario e scrutatori), i rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi. I candidati al Parlamento Europeo possono votare, solo per la medesima elezione, in qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove è proposta la loro candidatura.I militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio, con precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e con iscrizione dei rispettivi nominativi in una lista aggiunta. I naviganti, marittimi o aviatori, fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare per le elezioni europee in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano.

Degenti e detenuti

I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare, per le elezioni europee, nel luogo di ricovero ubicato in un qualunque comune dei territorio nazionale. L'ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo dì cura ed, in calce, l'attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. I degenti potranno votare presso le sezioni ospedaliere, da costituire negli ospedali e case di cura con almeno 200 posti-letto, nel numero di una per ogni 500 posti-letto o frazioni di 500, presso i seggi speciali, da costituire per la raccolta del voto degli elettori degenti in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o presso gli uffici distaccati di sezione (c,d. seggi volanti), da costituire per la raccolta del voto degli elettori ricoverati negli ospedali e case di cura minori (cioè, con meno di 100 posti-letto). Alle stesse condizioni possono votare i ricoverati presso le case di riposo ed i tossicodipendenti degenti nelle comunità. I detenuti in possesso del diritto di elettorato attivo potranno votare presso un seggio speciale. Sarà possibile, poi, il voto domiciliare, previa presentazione di una certificazione medica, per gli affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile o affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione. Il voto a domicilio è raccolto da un seggio volante.

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