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Politica

Elezioni politiche 2018: le regole per la propaganda elettorale

Le elezioni politiche del 2018 si terranno il 4 marzo e la Prefettura, quindi, ha comunicato le regole riguardanti gli adempimenti in materia di propaganda elettorale

Le elezioni politiche del 2018 si terranno il 4 marzo e la Prefettura, quindi, ha comunicato le regole riguardanti gli adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Parità di accesso ai mezzi d'informazione

Per quanto riguarda la parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000. Si fa riserva, poi, di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che saranno adottati in materia di par condicio dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

Le giunte comunali dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali. Questa operazione dovrà avvenire tra martedì 30 gennaio e giovedì 1 gennaio. In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. In relazione alla legge elettorale per la Camera ed il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via). Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l’elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l’elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alle Prefetture-U.T.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d’ordine definitivi risultanti dai sorteggi, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive province, per l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali.

Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 2 febbraio 2018, sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Sempre da venerdì 2 febbraio 2018, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

Uso di locali comunali

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

Agevolazioni fiscali

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 17 febbraio 2018, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. Ciò premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018), purche’ non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda elettorale

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

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