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Coronavirus: l'ordinanza della Regione per evitare nuovi arrivi di persone verso Campania

Dopo l'ordinanza del Ministero della Salute per contenere il contagio da Covid-19 emesso nella giornata di oggi, la Regione Campania ha emesso un'ordinanza stringente per evitare i fenomeni di trasferimento verso il nostro territorio

Dopo quanto disposto dall'ordinanza del Ministero della Salute per contenere il contagio da Covid-19 emesso nella giornata di oggi che vieta lo spstamento da un comune all'altro se non per comprovate esigenze lavorative o di salute, la Regione Campania ha emesso un'ordinanza stringente per evitare i fenomeni di trasferimento da tutte le regioni italiane verso il nostro territorio.

L'ordinanza

  1. Fermo restando quanto stabilito dall’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
    1. di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all’operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
    2. di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
    3. di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
    4. di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
    5. in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
  2.  Le disposizioni dell’ordinanza n. 8 dell’8 marzo 2020 in ordine all’obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
  3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di: - sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
    1. compilare l’autocertificazione, secondo il format diramato dal Ministero dell’interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.
  4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d’intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell’Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l’organizzazione di singole postazioni di verifica per l’identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
  5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. Del presente provvedimento all’utenza.

Per l'ordinanza completa clicca qui>>>Ordinanza

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