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Natale 2020, approvato il Dpcm: ecco le regole per spostamenti, negozi e scuole

Il governo approva la norma che blocca la mobilità dal 21 dicembre al 6 gennaio nelle regioni e nei giorni di festa nei comuni. Stop anche alle seconde case. Ma c'è una scappatoia

Confermata la “stretta” sugli spostamenti in vista delle festività natalizie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 2 dicembre n.158 che disegna la cornice delle misure sul Natale e in particolare delle limitazioni agli spostamenti. La norma è stata pubblicata ieri notte nella Gazzetta Ufficiale ed è propedeutica all'emanazione del Dpcm 3 dicembre che conterrà invece le regole del Natale 2020. In particolare il decreto legge decide lo stop agli spostamenti tra regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, vieta gli spostamenti tra comuni il 25 e il 26 dicembre e il primo gennaio e impedisce anche di spostarsi nelle seconde case. Ma ci si potrà muovere prima e poi rientrare. 

Le nuove regole 

Il testo stabilisce anche il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni. E lo fa perché le norme contenute nel Dpcm 3 dicembre avranno una scadenza superiore ai trenta giorni. Nel decreto legge si stabilisce che: 

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
  • il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute);
  • sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021 il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Le zone colorate 

Chi vorrà spostarsi tra regioni diverse o andare nelle seconde case - sempre che le altre norme in vigore lo consentano - dovrà quindi farlo qualche giorno prima ma non sarà costretto a tornare alla fine del periodo perché, come specifica il comunicato della presidenza del consiglio dei ministri, sarà sempre possibile rientrare a casa. E quindi ecco qui la scappatoia per muoversi lo stesso (ma soltanto prima di Natale). Per le regioni in fascia gialla sarà quindi possibile oltrepassare i confini regionali fino al 20 dicembre, è consentito anche il trasferimento nelle seconde case dove si potrà rimanere facendo poi ritorno presso la residenza o il domicilio. Per chi si trova in zona rossa o arancione sarà sempre possibile fare ritorno nella propria abitazione di residenza e presso il domicilio.  "Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Il governo quindi consiglia di passare il Capodanno a casa per tutto il giorno. 

Le attività commerciali 

Secondo l'agenzia di stampa Ansa nella bozza non sono previste deroghe agli spostamenti tra regioni di nessun tipo. Contrariamente a quanto annunciato nei giorni scorsi i centri commerciali rimarranno chiusi nel week end: "Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole". Il limite della chiusura dei negozi viene spostato alle 21: "Fino al 6 gennaio 2021,l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole". È confermato che negli alberghi sarà consentito soltanto il veglione di fine anno in camera e quindi non potranno aggirare il divieto di cena: "Dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1 gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera". Questo è il testo completo riportato dall'agenzia di stampa Dire:  "Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo e' consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2020, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera". Resta sempre consentita "la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze". Anche le crociere sono sospese fino al 6 gennaio. 

Le scuole 

Il testo delle norme sulla scuola contenute nel nuovo Dpcm prevede che "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza". Il dpcm chiarisce che "resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione nonché, secondo quanto previsto al primo periodo della presente lettera, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina".

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