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Reddito di Emergenza: dal 7 aprile il via per le domande

La misura straordinaria di sostegno al reddito, sarà riconosciuta a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali

Novità per il Reddito di Emergenza: la misura straordinaria di sostegno al reddito,infatti, sarà riconosciuta a domanda per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza da Covid-19 e in possesso dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

I termini

A partire dal 7 al 30 aprile 2021, i cittadini in possesso dei requisiti potranno richiedere il contributo emergenziale tramite il sito dell'Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica o tramite gli Istituti di patronato.

I requisiti

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Si rappresenta che la norma non prevede una durata minima di permanenza e che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il Rem ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto–legge n. 41/2021 non è compatibile:

  • con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

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