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Cronaca Angri

Angri, condizioni di salute compatibili con il carcere: il "boss" resta detenuto

Così i giudici della Cassazione hanno rigettato l’impugnazione degli avvocati, confermando l'ordinanza del 13 giugno 2019, per C.M. , con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva già rigettato l'istanza proposta dai legali dell’angrese

Le condizioni sanitarie di C.M . sono incompatibili con la custodia in carcere e le sue patologie richiedono controlli eseguibili con la detenzione in cella: così i giudici della Cassazione hanno rigettato l’impugnazione degli avvocati, confermando l'ordinanza del 13 giugno 2019, con cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva già rigettato l'istanza proposta dai legali dell’angrese.

I motivi

L'uomo è detenuto nel carcere di Parma in espiazione di pena detentiva per condanne relative ai reati di estorsione continuata, omicidio aggravato dal metodo mafioso, rapina, usura, truffa, associazione a delinquere di stampo mafioso, nell’ambito del clan Tempesta. In carcere le patologie di C.M. risultano ben controllate, senza che siano emersi segni o sintomi tali da far presupporre la comparsa di importanti stati morbosi o il peggioramento di quelli esistenti, «per cui il quadro patologico analizzato resta tale da poter essere gestito in una struttura penitenziaria dotata di centro clinico e di assistenza sanitaria, quale l'Istituto di pena in cui il detenuto è attualmente ristretto». L'imputato aveva chiesto l'annullamento della decisione anche per «l’esigenza di prevenire trattamenti contrari alla finalità rieducativa e al senso di umanità della pena, a fronte di un quadro patologico tale da determinare un’esistenza in carcere al di sotto della soglia minima di dignità, senza peraltro disporre gli accertamenti medici necessari». La decisione, stando alla difesa, era stata presa «non tenendo conto delle problematiche psichiatriche di cui C.M. è portatore, ma limitandosi a riferimenti superficiali». L'angrese, insomma, era indicato «come incapace di autogestirsi senza l'aiuto dei compagni di cella, portatore di un disturbo cognitivo tale da impedirgli di accedere all'opera di rieducazione quale fine primario della pena». La difesa, ancora, sosteneva che «il gruppo criminale dei Tempesta, oggi disarticolato, con assenza di elementi idonei a supportare l'attualità del collegamento di C.M . con la criminalità organizzata locale, in condizioni patologiche del condannato, sono tali da precludere ogni idea criminale o comunque deviante». Per i giudici, tuttavia, lo stato di salute dell'imputato può essere affrontato con terapie e controlli svolti all'interno della struttura carceraria, al fine di assicurarne il contrasto e comunque la stabilizzazione. Pesano sulla decisione della Cassazione «la personalità del condannato con la pregressa appartenenza a clan camorristico, la commissione di reati ulteriori rispetto a quelli la cui pena è in esecuzione e la carenza di disponibilità di un domicilio idoneo»

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