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Cronaca Battipaglia

Calciatore con Daspo, non poteva giocare: la Cassazione rigetta il ricorso

A seguito della violazione del provvedimento fu condannato dalla Corte di Appello, così come già deciso dal giudice monocratico, ad ulteriori due anni di lontananza dagli stadi, con ulteriore obbligo di presentarsi in Questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita della squadra presso la quale giocava

Permesso negato ad un calciatore per un Daspo, la Cassazione conferma e motiva la decisione. Questo quanto deciso per un calciatore dilettante, che nel settembre 2014 fu raggiunto da un provvedimento della Questura che gli impediva di recarsi negli stadi per tre anni

La storia

Il permesso per poter giocare la partita Real Aversana-Buccinese, inoltre, gli fu negato. Il calciatore scese comunque in campo, commettendo reato. A seguito della violazione del provvedimento del Questore fu condannato dalla Corte di Appello, così come già deciso dal giudice monocratico, ad ulteriori due anni di lontananza dagli stadi, con ulteriore obbligo di presentarsi in Questura mezz'ora dopo l'inizio di ogni partita della squadra presso la quale giocava come pena accessoria. La pena era stata di 6 mesi di reclusione. L'uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che non si era recato al campo sportivo come tifoso, ma da giocatore e che in tal modo gli veniva impedita la pratica sportiva. I giudici hanno così motivato il rigetto: «L'ordinamento considera la violenza legata alle manifestazioni sportive gravissima. La ratio dell'articolo 6 della legge 401/98 è prevenire fenomeni di violenza, inibendo ai soggetti che si sono dimostrati violenti o incapaci di controllare i propri stati emotivi e passionali, legati allo sport, l'accesso, a qualunque titolo, anche partecipativo, ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. L'interpretazione del divieto di accesso è pertanto da intendersi in via generalizzata». Il calcio, per i giudici, non è l’unica pratica sportiva e M. avrebbe potuto tenersi in allenamento e fare sport in altre discipline. Non allo stadio, almeno fino al termine della condanna e senza reieterare comportamenti ritenuti violenti. 

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