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Cronaca Castel San Giorgio

Cofaser, il Tar respinge il ricorso di Napoli: ecco la sentenza

Il dirigente aveva impugnato la delibera del CdA nella parte in cui era stato istituito l’Ufficio Disciplinare (U.P.D.) del Cofaser, ed altri atti con i quali era stato disposto nei suoi confronti un procedimento disciplinare finalizzato al licenziamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha respinto integralmente il ricorso proposto da Luigi Napoli (difeso dagli avvocati Antonio Bruno e Renata Pepe) contro il Cofaser (Consorzio Farmacie Servizi) e, nell’accogliere l’eccezione preliminare formulata dall’avvocato Nicola Scarpa difensore del Cofaser, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, poichè la controversia rientra nel perimetro di cognizione del giudice civile. Il ricorrente, dirigente di ruolo e precedente direttore generale del Cofaser, aveva impugnato dinanzi al Tar salernitano la delibera del Consiglio di Amministrazione del Cofaser n. 272 dell’8 luglio 2019 (formato dal presidente Giovanni Nigro, dal vice presidente Giovanna Mascolo e dal consigliere Pierfrancesco Lupi), nella parte in cui era stato istituito, a norma e per gli effetti del decreto legislativo  n. 165/2001, l’Ufficio Disciplinare (U.P.D.) del Cofaser, ed altri atti con i quali era stata generata la procedura disciplinare e disposto nei suoi confronti un procedimento disciplinare finalizzato al suo licenziamento. Non solo. Ma Napoli aveva richiesto al Tar di Salerno anche il risarcimento di tutti i danni patiti in relazione del presunto illegittimo agire del Cda della Cofaser e dei comuni di Mercato San Severino e Sarno.

La sentenza:

Ritiene il Collegio che è fondata la eccezione di inammissibilità formulata dalla amministrazione intimata. La disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego è contenuta nell’art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Il Legislatore, nel separare la competenza del giudice ordinario da quella del giudice amministrativo, distingue tra atti di micro-organizzazione e atti di macroorganizzazione pubblicistici, la cui adozione, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, D.lgs. n. 165/2001, è rimessa agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Più precisamente tra gli atti di micro-organizzazione rientrano quegli atti organizzativo-gestionali aventi natura privatistica, comprensivi, oltre che degli atti di gestione in senso stretto del singolo rapporto (la sanzione disciplinare, i trasferimento, l’assegnazione delle mansioni, il licenziamento), anche degli atti di organizzazione minore, adottati dai dirigenti, al pari degli atti di gestione dei rapporti, nell’esercizio della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, nell'ambito e sulla base degli atti organizzativi di carattere generale.Al contrario, nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macroorganizzazione tramite i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio 2015 n. 508).  Nel caso de quo, il ricorrente impugna atti presupposti di un provvedimento che produce effetti nella propria sfera lavorativa riguardando un procedimento disciplinare. Tali atti, dovevano essere portati alla conoscenza del Giudice civile nella funzione di giudice del lavoro in considerazione del potere di disapplicazione che gli è riconosciuto dalla legge.”

Il Cofaser:

“Dal Giudice Amministrativo quindi, un ulteriore conferma della piena legittimità e bontà della complessa opera di risanamento e “bonifica” del Consorzio dopo che nelle scorse settimane era arrivata anche l’ammissione al Concordato preventivo da parte del Tribunale di Nocera Inferiore per tentare l’impegnativo risanamento dei conti del Consorzio, che ammontano a 1 milione e 200 mila euro, e mettere il ricavato al servizio della soddisfazione dei creditori, evitando così il fallimento e che, nel concedere fiducia al progetto del C.d.A. del Consorzio farmaceutico alla procedura di concordato preventivo, ha previsto in 120 giorni il termine per la presentazione di un piano di rientro e per la proposizione di un accordo di ristrutturazione”.

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