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Cronaca

L’Ordine dei Commercialisti all’Agenzia delle Entrate: "Stop alle segnalazioni per anomalie reddituali"

“Non si può far partire tutto in automatico - sottolinea il presidente Salvatore Giordano - gli avvocati si attengono ad una Circolare Ministeriale che gli addetti all’attività di controllo dovrebbero conoscere prima di far partire qualsivoglia procedura”

Non usa mezzi termini l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, per esprimere la sua contrarietà verso le meccaniche modalità di incroci dei dati (quali il cosiddetto Spesometro, ora rimpiazzato dallo SDI, con le Certificazioni Uniche) e la mancata interpretazione delle stesse normative o circolari applicabili da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’avvio di procedure di segnalazione anomalie e conseguenti accertamenti. L’appello è di non affidarsi esclusivamente al riscontro telematico ma di fare le dovute verifiche prima di avviare qualsivoglia procedura. 

Il caso

A innestare la questione il caso di diversi avvocati raggiunti da comunicazione di una presunta duplicazione dei propri redditi. A far nascere l’equivoco, spiegano i commercialisti salernitani, l’applicazione da parte dei professionisti del foro della Circolare Ministeriale 6.12.1994 n.203 del Ministero delle Finanze che stabilisce che: “il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte vittoriosa, assume, nell'assolvimento di tale obbligazione, lo status di sostituto di imposta, ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600. Agli effetti dell'I.V.A. il soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell'avvocato della controparte, è tenuto anche al pagamento dell'imposta a queste relative. L'avvocato è obbligato ad emettere fattura nei confronti del proprio cliente in cui deve essere evidenziato che la solutio avviene (sia per ciò che riguarda l'onorario sia per ciò che concerne l'imposta che vi accede) con danaro fornito dal soccombente”. Accade così che, ad esempio, a seguito di una controversia tra un privato e un’assicurazione in cui quest’ultima soccombe in giudizio e viene condannata anche al pagamento delle spese legali, l’avvocato emette regolare fattura al cliente privato seppure il suo compenso venga elargito dall’assicurazione che è tenuta a trattenere la ritenuta d’acconto e a versarla a norma di legge. Il risultato è che nell’anno di imposta risulterà una discrepanza.

Parla il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, Salvatore Giordano

“È un’anomalia del sistema in cui è previsto che la fattura venga emessa nei confronti di un soggetto diverso da quello che emette il pagamento ed assume lo status di sostituto di imposta. Il caso classico è quello delle controversie assicurative, ma può riguardare anche altre tipologie di cause in cui i soggetti soccombenti diventano di fatto una surroga del cliente privato. Nel corpo della fattura viene sempre indicata la pratica e la Circolare Ministeriale di riferimento, ma ciò evidentemente non basta se i controllori si affidano, forse troppo ciecamente, all’automatismo”.

Ciò che ha fatto scattare le segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, infatti, è l’inevitabile difformità che si crea incrociando i dati delle Certificazioni Uniche - CU (dichiarazioni trasmesse dai sostituti d’imposta relative ai compensi erogati, e da cui si evince la certificazione delle ritenute) e lo Spesometro (Modello polivalente comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA) e, una volta rilevate le due informazioni discordanti, la deduzione che viene fatta è che si è omesso di fatturare l’importo per cui risulta la certificazione della ritenuta.

Prima di ipotizzare di evincere un reddito non dichiarato o una duplicazione gli addetti ai controlli dovrebbero essere istruiti ad effettuare un approfondimento, esaminare ulteriormente la situazione in proprio: se si sta verificando il codice attività di un legale, dovrebbero naturalmente conoscere la prassi di liquidazione delle spese legali dopo un giudizio e poter ricondurre l’apparente anomalia al caso di specie. Invece, ormai anche l’Agenzia delle Entrate applica una prassi, decisamente stigmatizzabile, di chiamare subito in causa il contribuente e, conseguentemente, demandare la verifica al suo commercialista. Una cattiva abitudine che temiamo si possa acuire con la fatturazione elettronica e che il nostro Ordine farà di tutto per arginare. Tutto automatico è una parola grossa: così, al contrario, si crea un ingolfo inutile. Commercialisti e contribuenti sono già oberati di adempimenti e non si può pretendere che si perda tempo e risorse dietro controlli insussistenti”.

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