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Cronaca

Attività motoria, ristorazione e mercati rionali: nuova ordinanza di De Luca

La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l'obbligo dell'utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della Campania

L’Unità di Crisi della Regione Campania annuncia l'ordinanza numero 42 del 2 maggio 2020, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, con nuove misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ordinanza in questione sarà in vigore dal 4 al 17 maggio prossimi.

L’attività motoria

1) E’ consentito sempre (quindi a qualsiasi orario) svolgere attività motoria all’aperto,  compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina, in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona - salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.

2) Nella fascia oraria dalle 6 alle 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

La ristorazione

3) Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’ordinanza precedente e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di prenotazione telefonica ovvero on line e consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto dell’ordinanza n.39 del 25 aprile 2020.

4) E’ consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo rispetto delle seguenti, ulteriori misure: che il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o on line;  che il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;  che, sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali riders impiegati per la consegna a domicilio; che sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di mascherine e guanti da parte del personale. Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure indicate e assicurando un sistema di prenotazione da remoto.

I mercati rionali

5) E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con l’Anci e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure, sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio 2020, le disposizioni dell’ordinanza n. 25 del 28 marzo 2020, confermata con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle quali “è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari”. Sono esclusi dal divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi.

Le imprese

6) Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal Dpcm 26 aprile 2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione o per la spedizione verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le misure già elencate nell'ordinanza del 25 aprile 2020,in quanto compatibili con riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni continuano ad applicarsi, inoltre, a tutte le attività produttive consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed approvate.

Le sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro) nonchè, per i casi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni).

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