Covid, scatta il piano sicurezza a Nocera Inferiore: ordinanza e divieti
Nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022, sotto osservazione gli esercizi commerciali, la vendita di bevande, dolciumi, pizzette. Una serie di prescrizioni per evitare assembramenti
Ordinanza anti Covid a Nocera Inferiore. Per frenare l'ondata di contagi, il sindaco Torquato ha disposto, nei giorni 24, 25, 26, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 il divieto per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali di emissioni sonore su pubblica via generate a mezzo di casse acustiche e/o intrattenimenti musicali, per l’intero arco della giornata, il divieto di commercio ambulante alimentare (pizze, fritti, zeppolerie, street food e similari) poiché attività che si prestano all’assembramento di persone per il consumo su strada.
Le chiusure
Riguardano i distributori automatici di bevande H24 dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo in ragione del facile assembrarsi di persone e giovanissimi dinanzi agli stessi. C'è anche divieto di vendita di bevande alcoliche per gli esercizi commerciali di generi alimentari (quali salumerie, supermercati e similari dalle ore 12 alle ore 7 del giorno successivo, in quanto suscettibili più facilmente in detta fascia oraria e secondo consolidata esperienza degli anni passati, di essere acquistati presso i predetti esercizi e consumati su strada.
Le sanzioni
"Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall’art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli".