rotate-mobile
Cronaca Vietri sul Mare

Ruba dati legati all'eredità della zia defunta, condannato dopo denuncia dei parenti

Dopo il rigetto del suo ricorso in Cassazione, un 45enne di Nocera Inferiore è stato giudicato colpevole e condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, con l'accusa di appropriazione indebita e furto. Giorni fa, la Suprema Corte ha depositato le motivazioni del dicorso dichiarato dalla stessa come inammissibile

Si era introdotto in casa della zia, malata, per rubare password legata a documentazione del fondo nazionale di pensione complementare per dipendenti di Poste Italiane. Inoltre, secondo le accuse, avrebbe inviato al gestore del fondo un modulo per designare i soggetti beneficiari con una falsa firma della zia (che era deceduta), e poi una richiesta del fondo per incassare la somma che costituiva l'intera posizione maturata. I fatti avvennero a Vietri sul Mare.

La storia

Dopo il rigetto del suo ricorso in Cassazione, un 45enne di Nocera Inferiore è stato giudicato colpevole e condannato ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, con l'accusa di appropriazione indebita e furto. Giorni fa, la Suprema Corte ha depositato le motivazioni del dicorso dichiarato dalla stessa come inammissibile. L'imputato aveva chiesto l'annullamento della condanna per tre motivi: per la contraddittorietà della motivazione, ritenendo le parti civili non attendibili (la denuncia fu sporta infatti contro ignoti); aveva inoltre smentito di essere entrato furtivamente in casa, in quanto guidato dalla zia, su suo incarico, avendogli fornito anche le chiavi; infine l'assenza di prove decisive, dato che non fu disposta una perizia grafica per accertare se la firma sul modulo per la designazione dei soggetti beneficiari fosse o meno apocrifa.

La difesa

I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili dalla Cassazione, in quanto "la decisione del giudice di merito non può essere invalidata da ricostruzioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione". Inoltre, "non risulta manifestamente illogica l'affermazione secondo la quale la circostanza che le due parti civili abbiano omesso di rivelare, in sede di denuncia, che essi già sapevano che l'autore del furto era il nipote confermerebbe la loro attendibilità. Difatti, tale condotta può avvalorare l'ipotesi che essi mirassero solo a tutelare i loro interessi economici e non avessero interesse ad incolpare il nipote, il che escluderebbe che essi abbiano inteso accusarlo falsamente". Anche il secondo motivo è inammissibile, dato che poggia sulla legittima disponibilità da parte dell'imputato delle chiavi di casa, che è stata motivatamente negata dalla Corte di appello, che ha affermato che solo la defunta aveva la disponibilità delle chiavi. Così come per la firma sul modulo, avendo i giudici d'appello fornito "adeguata motivazione circa il rigetto dell'istanza, osservando che la falsità della firma apposta sul modulo di designazione dei beneficiari è assolutamente difforme rispetto a quella apposta sul modulo di adesione al fondo di previdenza complementare".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Ruba dati legati all'eredità della zia defunta, condannato dopo denuncia dei parenti

SalernoToday è in caricamento