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Sabato, 20 Aprile 2024
Cronaca Nocera Inferiore

Crollo parziale del tetto di un palasport in Puglia: assolto costruttore di Nocera

L’imprenditore di Nocera Inferiore aveva fatto ricorso in Cassazione, dopo la Corte di appello di Lecce, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato il non luogo a procedere per il subentro della prescrizione

«Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste». Questo quanto deciso dalla Cassazione su una vicenda di oltre 10 anni fa, che vedeva coinvolto un costruttore di Nocera Inferiore, E.S. , accusato di frode in pubbliche forniture. L'uomo era stato accusato di aver utilizzato materiale diverso da quello pattuito per la costruzione del tetto del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi. La struttura era stata parzialmente danneggiata a causa dello scoperchiamento della copertura in seguito ad una tromba d’aria. I lavori furono eseguiti tra il 2008 e il 2009. L'incidente si verificò, invece il 18 luglio 2010. L’originario esposto in Procura fu presentato dagli amministratori dell’epoca del Comune pugliese, tra cui anche il sindaco.

La storia

L’imprenditore di Nocera Inferiore aveva fatto ricorso in Cassazione, dopo la Corte di appello di Lecce, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi, aveva dichiarato il non luogo a procedere per il subentro della prescrizione. E confermando invece le disposizioni in materia civile. Nel gennaio del 2019, i giudici avevano dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione, confermando invece la sentenza di primo grado che aveva condannato E.S. ad un anno di reclusione ed al rimborso di 100mila euro. Ora, la pronuncia della Suprema Corte ha di fatto accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata. «A fronte di vizi sostanzialmente riconosciuti nella immediatezza e riconoscibili, la ditta appaltatrice - si legge - intervenne cercando di eliminare il vizio denunciato, senza ricevere successivamente ulteriori appunti, né nella immediatezza, né al momento della conclusione dell’opera: dunque, salvo a non voler far coincidere il “quid pluris” di frode richiesto dalla norma incriminatrice con l’inadempimento parziale doloso del contratto, nessun vizio occulto e nessun espediente malizioso o ingannevole fu posto in essere al fine di far apparire l’esecuzione del contratto come fosse conforme agli obblighi assunti».
 

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