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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Nocera Superiore

Travolto e ucciso in autostrada, la Cassazione dice no al risarcimento

I giudici nelle motivazioni ricostruiscono il percorso che si era concluso con l’assoluzione nel processo di appello-bis

E’ stato assolto in via definitiva dall'accusa di omicidio colposo G.L. , su decisione della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dai familiari di C.G. , nocerino deceduto dopo essere stato investito la notte di capodanno del 2009, nel corso di un incidente verificatosi sull’autostrada Napoli-Salerno.

L'indagine

I giudici nelle motivazioni ricostruiscono il percorso che si era concluso con l’assoluzione nel processo di appello-bis: in un primo giudizio, c’era stata l’assoluzione, poi l’appello aveva ribaltato e la Cassazione aveva annullato avviando una nuova pronuncia, con il secondo giudizio assolutorio emesso dalla Corte d’appello di Napoli. I fatti escludono la responsabilità dell'imputato, che non poteva evitare la vittima che era scesa dall’auto dopo l’impatto contro il guardrail. Forse per soccorrere la fidanzata che era in macchina con lui, a lato passeggero. In quel momento arrivò l'auto che lo travolse, sull'autostrada A3 in direzione Salerno, nel tratto compreso tra Scafati ed Angri. Il ragazzo di Nocera Superiore morì sul colpo, mentre altre due vetture, sopraggiunte qualche secondo dopo, furono coinvolte nel sinistro. Il guidatore non era riuscito ad evitare l’impatto, in assenza di segnalazioni.

Le sentenze

La prima sentenza era datata 4 novembre 2010, emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore con assoluzione dal delitto di omicidio colposo: l'incidente si era verificato in un tratto di autostrada rettilinea, con il manto stradale nella norma, privo di impedimenti visivi, ma anche di illuminazione sia naturale che artificiale. La Clio della vittima,«dopo avere superato a velocità sostenuta la vettura che lo precedeva, improvvisamente perdeva il controllo del mezzo e, dopo aver urtato il guardrail di destra, effettuava alcuni testacoda e impattava anche contro il guardrail di sinistra, fermandosi quindi dopo circa 100 m nella corsia di sinistra, in posizione leggermente obliqua rispetto all'asse stradale e la Renault Clio in completa avaria, incluso l'impianto elettrico, che non consentiva di azionare i dispositivi di segnalazione visiva; il Giordano, privo di giubbotto o di altro indumento catarifrangente, scendeva dalla vettura, nella quale invece rimaneva la passeggera». Una volta ricostruito l'incidente, il Tribunale aveva ritenuto l'imputato esente da colpe: viaggiava ad una velocità inferiore ai limiti, rispettando le norme ma non potendo evitare in alcun modo l’impatto. La Corte d’appello aveva riformato, condannandolo invece, fino a quando la Cassazione non aveva ribaltato la decisione fissando un nuovo giudizio.

La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 24 aprile 2020, aveva confermato, nel giudizio di rinvio la sentenza assolutoria resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 4 novembre 2010: ora i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ai soli effetti della responsabilità civile, proposta dalle parti civili, eredi del giovane che morì nell’incidente. Il ricorso argomentava una contraddittorietà, laddove si affermava che nel caso di specie «non poteva essere richiesta in capo all'imputato, che percorreva l'autostrada in circostanze di ordinaria viabilità, una velocità di marcia particolarmente ridotta, atteso che unicamente un andamento a 40 km orari avrebbe evitato l'impatto e, dall'altro, siammetteva che l'imputato alla velocità di 90 km orari non era comunque riuscito a scorgere la sagoma della vittima presente sulla carreggiata e neppure l'auto di costui ferma sulla corsia di sorpasso», con un esame parcellizzato delle condotte tenute dal conducente del veicolo investitore, senza valutare l'incidenza di ogni singolo comportamento, senza alcun chiarimento in merito alla modalità dell’impatto. Per la Cassazione le questioni sollevate sono di merito, e non sono pertinenti all’iter giudiziario: i giudici della Corte di Napoli stabilirono che la vittima non era visibile, e non poteva essere evitata, decidendo sulla base della ricostruzione di merito.

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