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Martedì, 3 Ottobre 2023
Cronaca Pagani

Pagani, licenziato dal Comune ma per la Cassazione andrà risarcito

Il Comune aveva contestato al dipendente di avere «in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio»

Il Comune di Pagani dovrà risarcire un dipendente comunale, dopo il ricorso presentato dall’ente di Palazzo San Carlo, contro il rigetto del reclamo della Corte d’Appello, a conferma dell'illegittimità del licenziamento intimato dal Comune il 12 agosto 2016 con obbligo al reintegro del dipendente e del risarcimento per oltre 15mila euro. Il Comune aveva contestato al dipendente di avere "in modo reiterato attestato falsamente la propria presenza in servizio nei giorni e negli orari in cui si tratteneva all'esterno del luogo di lavoro pur risultando regolarmente in servizio", con il dipendente visto all’esterno del cimitero, dov’era assegnato, con dei cartelli di protesta per le condizioni di lavoro, "a detta del dipendente ingiuste e lesive della salute".

Le decisioni

La Corte d’Appello aveva spiegato che l'illecito disciplinare contestato «richiede una condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza in servizio. Al contrario, il dipendente aveva reso volutamente visibile la propria condotta di protesta, cercando di attirare l'attenzione dei passanti e dell'amministrazione, la quale ne era la destinataria». Per una questione di proporzionalità il giudice del lavoro aveva aggiunto "che anche in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, in ragione del divieto di automatismi espulsivi, il giudice doveva tener conto della portata oggettiva e soggettiva dei fatti contestati. La condotta non poteva giustificare la sanzione del licenziamento perché il lavoratore non aveva inteso ingannare l'ente sulla sua presenza in servizio; le proteste avevano avuto una durata limitata ogni volta a pochi minuti; non era emerso che il dipendente si fosse sottratto a specifici ordini o avesse omesso di attendere alle incombenze demandategli; non si trattava di una reiterazione degli episodi contestati come recidiva, ma di un comportamento critico assunto nei confronti dell'amministrazione da dipendente pacificamente attivo anche sul versante sindacale". La Cassazione ha valutato inammissibile il ricorso principale, comprovando che il dipendente non si era realmente allontanato dal posto di lavoro, per azioni di protesta che avevano avuto durata ogni volta di pochi minuti, tali da non giustificare l’espulsione successiva. Spiegando, inoltre, che "gravi ed eccezionali ragioni, devono essere specificate dal giudice di merito in via interpretativa".

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