Scambio di oggetti tra detenuti consentito, uomo di Pagani vince ricorso
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva già dato ragione all'uomo, accogliendone il reclamo, per poi rigettare i ricorsi separati presentati dalla Procura, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria
Non è proibito lo scambio di oggetti tra detenuti al 41-bis appartenenti allo stesso gruppo di socialità. Così la Corte di Cassazione ha dato ragione ad un ex detenuto, nato a Pagani, V.C. , che aveva presentato ricorso per la disposizione della casa circondariale di Sassari, che vietava il passaggio di beni di modico valore tra detenuti dello stesso gruppo. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari aveva già dato ragione all'uomo, accogliendone il reclamo, per poi rigettare questa volta, i ricorsi separati presentati dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Cagliari, sezione di Sassari, il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, che avevano presentato le loro istanze sollevando violazioni di legge. I ricorrenti ritenevano impossibile lo scambio di oggetti tra detenuti, a prescindere dal gruppo di socialità di appartenenza, e invece la Cassazione ha deciso in senso opposto, ribadendo l’esigenza della socialità e la possibilità, all’interno dello stesso gruppo di persone detenute in modalità di massima sicurezza, di passarsi oggetti di modico valore, richiamando un principio Costituzionale.
La storia
Lo stesso detenuto, classe 1978, ritenuto sodale di un gruppo camorristico a Pagani, con precedenti per droga ed estorsione, ottenne ancor prima una vittoria rispetto ai suoi diritti di detenuto. Alcuni mesi fa aveva incassato una analoga pronuncia da parte della Suprema Corte, con il riconoscimento del diritto a due ore d’aria in carcere: il regolamento dell’istituto penitenziario sassarese, limitava infatti per i detenuti sottoposti al 41-bis a una sola ora la permanenza all’aria aperta, consentendo lo svolgimento dell’altra ora prevista in una sala di socialità, cioè in biblioteca o in palestra. V.C. chiese invece due ore d’aria effettive, ottenendole con istanza: prima gli aveva dato ragione il giudice di sorveglianza, come in questo caso per lo scambio di oggetti, poi la Cassazione. V.C. , tornato libero con restrizioni di sorveglianza nell’estate 2019, nel frattempo è tornato in regime di misura cautelare dietro decisione del giudice sulla base di una informativa redatta dai carabinieri, contenente nel dettaglio episodi di inosservanza, ripetuti nel tempo, valsi l’aggravamento e il rientro in cella, nei primi mesi di quest’anno.