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Cronaca

Migrante condannato, ma per un cavillo riottiene il permesso di soggiorno

Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso di un senegalese, a cui il questore aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per esser stato condannato per violazione delle norme sull'interruzione volontaria della gravidanza

Un cavillo ha consentito ad un extracomunitario con una condanna penale di riottenere il permesso di soggiorno. Il Tar di Salerno ha accolto il ricorso di un cittadino senegalese, a cui il questore del capoluogo campano aveva rifiutato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per esser stato condannato a fine 1998 dal Tribunale di Roma per il reato di violazione delle norme sull'interruzione volontaria della gravidanza".

La decisione del tribunale

L'uomo, che vive in Italia da almeno 17 anni, era stato condannato, in via definitiva, per aver provocato l'aborto a una donna spingendola e facendola cadere. Il questore non aveva concesso il rinnovo del permesso di soggiorno di lunga durata ritenendo il diniego "un atto dovuto" dopo la condanna e "non potendo l'amministrazione svolgere alcuna attivita' discrezionale al riguardo". L'avvocato dell'uomo, Gerardina Turco del foro di Salerno, ha sottolineato che "la questura, in presenza di un reato, avrebbe dovuto fare un'argomentazione sulla pericolosita' sociale" e che, nel caso "di rilascio di permessi a lunga permanenza, deve esserci una valutazione del questore". Il collegio dei giudici amministrativi salernitani ha spiegato che, non trattandosi di un reato per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio, l'amministrazione non poteva negare il beneficio sulla base "di precedenti penali o di prevenzione riscontrati in capo allo straniero", ma doveva effettuare "un giudizio di pericolosita' sociale" dell'interessato. E, in questo caso, "tale valutazione non risulta essere stata effettuata, essendosi l'amministrazione limitata al solo richiamo della condanna subita dal ricorrente senza compiere alcun giudizio sull'essere lo straniero un pericolo per la sicurezza", scrivono i giudici. Cioe', il questore, "a fronte di un reato rientrante nelle ipotesi di cui al citato art. 381", chiarisce il Tar, avrebbe dovuto argomentare il proprio 'no' con "una piu' ampia valutazione di concreta e attuale pericolosita' per l'ordine e la sicurezza pubblica

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