rotate-mobile
Cronaca

Cassazione: “Il datore di lavoro che mobbizza i dipendenti è uno stalker”, il caso in Provincia

L'imputato è il presidente di una società di servizi condannato per avere, "tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerato nelle persone offese un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita"

Il mobbing messo in atto da parte del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti puo' essere punito con una condanna per stalking. Lo ha sancito la Cassazione che, con una sentenza  ha confermato la condanna per atti persecutori inflitta dalla Corte d'appello di Salerno al presidente di una società di servizi accusato di avere, "tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonche' attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, ingenerato nelle persone offese un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura cosi' da costringerle ad alterare le loro abitudini di vita".

Il procedimento

"Integra il delitto di atti persecutori - si legge nella sentenza odierna - la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti convergenti nell'esprimere ostilita' verso il lavoratore dipendente e preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell'ambiente di lavoro, che ben possono essere rappresentati dall'abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi, e tali da determinare un vulnus alla libera autodeterminazione della vittima". Anche nel caso di "stalking 'occupazionale'", spiegano  i giudici di piazza Cavour, per la "sussistenza" del reato previsto dall'articolo 612 bis del codice penale, "è sufficiente il dolo generico, con la conseguenza che e' richiesta la mera volonta' di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneita' a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico". Nel caso in esame, secondo la Cassazione, si e' trattato di "comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalita', uno degli eventi alternativamente previsti dall'articolo 612 bis del codice penale".

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Cassazione: “Il datore di lavoro che mobbizza i dipendenti è uno stalker”, il caso in Provincia

SalernoToday è in caricamento