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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca San Valentino Torio

San Valentino, avvocato indagato dopo diffusione di atti ma il giudice archivia

Il giudice archivia il procedimento per diffamazione contro l’avvocato Andrea Miranda: il professionista, indagato dopo la querela presentata da Giovanni Padovano, ex dirigente del settore ragioneria del comune di San Valentino Torio

Il giudice archivia il procedimento per diffamazione contro l’avvocato Andrea Miranda: il professionista, indagato dopo la querela presentata da Giovanni Padovano, ex dirigente del settore ragioneria del comune di San Valentino Torio, aveva mosso accuse sul bilancio comunale e la sua illegittimità, dopo un'indagine condotta dalla Corte dei Conti che riguardava proprio Padovano (procedimento poi archiviato).

Le accuse contro l'avvocato

Tutto legittimo, rientrante nell’esercizio di critica, secondo il Gip Paolo Valiante, che ha archiviato il procedimento, disponendo il nulla di fatto anche per la presunta diffusione di atti d’indagine: Miranda, che stando alla querela, avrebbe diffuso informazioni in maniera illecita, riferì di atti già desecretati, come ha spiegato il Gip. «Si trattava di un atto di cui l’indagato era venuto in possesso per ragioni professionali dopo l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificatogli in quanto difensore di un coindagato di Padovano nello stesso procedimento», scrive il giudice nelle motivazioni. La liceità della sua condotta, infatti, deriva dal divieto di pubblicazione, che vige solo «fino a che non siano concluse le indagini preliminari». Miranda era stato querelato per aver istigato a non pagare la Tari, con un messaggio di posta elettronica: anche in questo caso, non sono stati ravvisati estremi per la contestazione del reato. Il Gip scrive «che la espressione usata non integri la condotta penalmente rilevante. Istigare significa incitare le persone a compiere determinati fatti, sicchè non basta la mera manifestazione del pensiero, per di più espresso sulla base di pronunce della Corte costituzionale che ne confortano la fondatezza. Peraltro, l’istigazione deve avvenire pubblicamente, e dunque rivolgersi ad una pluralità indeterminata di persone, sicchè non è sufficiente la comunicazione con una platealimitata di destinatari». Anche la successiva fase investigativa, indicata nell’atto di opposizione all’archiviazione, per il Gip non incidono sulle conclusioni, con l’accoglimento della richiesta di archiviazione. 

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