rotate-mobile
Giovedì, 7 Dicembre 2023
Cronaca San Valentino Torio

Senza canna fumaria, condominio trascina in Cassazione titolare di una pizzeria

La questione era già stata discussa in Corte d’Appello a Salerno, dopo una prima chiusura imposta dal giudice su ricorso dei condomini

La diatriba tra un locale ed un condominio arriva in Cassazione. Una rosticceria è stata obbligata ad installare la canna fumaria, per utilizzare la friggitrice, prevista per tutelare i residenti del complesso di un parco residenziale a San Valentino Torio. La questione era già stata discussa in Corte d’Appello a Salerno, dopo una prima chiusura imposta dal giudice su ricorso dei condomini

La querelle

In secondo grado, i giudici avevano accolto in parte il ricorso del titolare della rosticceria. Per esercitare l’attività di ristorazione, in particolare, non era obbligatoria né imposta l’autorizzazione dell’assemblea per l’esercizio di attività commerciali nei locali-negozio situati al piano terra del fabbricato. In secondo grado, era poi stata respinta la richiesta di risarcimento danni del titolare, per le interdizioni opposte dal condominio. Un'ordinanza del 2003 impose la sospensione dell’uso dello strumento senza la preventiva realizzazione della canna fumaria in questione. La Cassazione ha giudicato inammissibili ora tutti e quattro i motivi di ricorso presentati dal commerciante: la sua attività e le relative perdite commerciali non erano legate agli esposti del condominio, che intendevano tutelare l’edificio da immissioni di calore, odori e rumori. «Secondo la sentenza impugnata l’impossibilità dell’attività commerciale era da riferire al provvedimento sindacale che aveva inibito l’utilizzo della friggitrice fino all’installazione di un’apposita canna fumaria». La denuncia non comportò, insomma, la responsabilità per danni da ascrivere al denunciante: il condominio non poteva perciò essere responsabile, perché la denuncia non era in alcun modo calunniosa. La ricostruzione ha escluso il legame tra tale azione giudiziaria e le conseguenze al centro della domanda di risarcimento: per questo il ricorso è stato rigettato, lasciando inalterati gli effetti provocati dalla decisione d’Appello. La sospensione dell’attività, in particolare, di nuovo resta ribadita fuori dall’orbita del condominio: il titolare della friggitoria dovrà corrispondere le spese, comprensive di quelle del legale del condominio.

Sullo stesso argomento

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Senza canna fumaria, condominio trascina in Cassazione titolare di una pizzeria

SalernoToday è in caricamento