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Cronaca Scafati

Bocciato studente di un liceo di Scafati, Tribunale respinge anche il ricorso

La famiglia aveva sollevato l'assenza dell'attivazione di corsi di recupero, che avrebbero condizionato il profitto del figlio

Aveva chiesto l'annullamento dello scrutinio che ne aveva decretato la mancata promozione. Una bocciatura, destinata ad uno studente di un liceo scientifico a Scafati, le cui modalità sono finite dinanzi ai giudici del Tar. Il tribunale amministrativo, però, non ha cambiato l'esito, confermando la mancata promozione del ragazzo.  

Il ricorso

I fatti - come racconta La Città - risalgono allo scorso 13 giugno, mentre la sentenza del tribunale ad inizio settembre. La famiglia aveva citato il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’istituto superiore scafatese frequentato dal ragazzo, che avrebbe dovuto essere ammesso al terzo anno di superiori. Nella richiesta l'annullamento «dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2018/2019 con il quale il liceo scientifico di Scafati ha deliberato la non ammissione» dello studente della seconda classe «alla classe successiva, nonché di ogni atto, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto». Il Tribunale ha però «rilevato che il giudizio di non ammissione di uno studente alla classe superiore è espressione di discrezionalità tecnica e, in quanto tale, non sindacabile dal giudice di legittimità se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e dell’errore, cosicché al giudice della legittimità spetta soltanto verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati preventivamente dal collegio stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti».

La pronuncia

I giudici, al fine di prendere una decisione, aveano bisogno di elementi, che in questo caso non sono stati portati da parte del ricorrente. La famiglia aveva sollevato, tuttavia, l'assenza dell'attivazione di corsi di recupero, che avrebbero condizionato il profitto del figlio. Ma il Tar ha respinto il punto, spiegando che «non incide sul giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretantesi in appositi corsi di recupero e non potendosi inficiare tale giudizio, stante il suo carattere non comparativo, in ragione di un’asserita disparità di trattamento». Al ragazzo, insomma, toccherà ora ripetere l'anno. 

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