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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Termovalorizzatore, le motivazioni per cui De Luca e Di Lorenzo sono stati assolti

Depositate le 113 pagine che contengono le motivazioni con cui la Corte d’appello ha assolto Vincenzo De Luca, Alberto Di Lorenzo e Domenico Barletta dall’accusa di abuso d’ufficio per la nomina di Di Lorenzo a project manager

Sono state depositate ieri, le 113 pagine che contengono le motivazioni con cui la Corte d’appello ha assolto Vincenzo De Luca, Alberto Di Lorenzo e Domenico Barletta dall’accusa di abuso d’ufficio per la nomina di Di Lorenzo a project manager del termovalorizzatore. A consegnarle, il presidente Michelangelo Russo e gli estensori Elvira Castelluzzo e Vincenzo Ferrara. Per iniziare, per la corte, come si legge su La Città, è priva di fondamento giuridico l’idea che la nomina abbia creato ex novo una figura non prevista dalla legge. Come si legge, infatti, la nomina a project manager non costituisce creazione ex novo di una figura non prevista, ma un atto di assegnazione all’ufficio di supporto del rup, il responsabile unico del procedimento. E se per il tribunale quella figura era un mero doppione del rup, secondo i giudici dell’appello non è nemmeno lontanamente ravvisabile alcuna sovrapponibilità, anche perchè la nomina dell’imputato riguardava esclusivamente la prima fase del procedimento.

Circa la carenza di motivazione che il procuratore generale Antonella Giannelli aveva individuato come il vero vulnus della delibera di nomina, poi, per la Corte risulta insussistente sia sotto il profilo oggettivo, sia riguardo all’elemento soggettivo della scelta del funzionario. La motivazione risulta, infatti, implicita nell’attribuzione dei compiti a ciascun componente del gruppo di lavoro e le ragioni della nomina risiedono proprio nella necessità di inserire nel gruppo soggetti ritenuti idonei in relazione ai molteplici settori di intervento. Sempre secondo la Corte, poi, non sussisteva alcun obbligo giuridico di motivare la scelta del Di Lorenzo rispetto ad altri potenziali “aspiranti”. Superando la visione semplicistica e formalistica legata al titolo di studio di Di Lorenzo, inoltre, si puntano i riflettori sulla professionailità e le competenze del Di Lorenzo risultano dagli incarichi dirigenziali in precedenza assunti. Ancora, la Corte non manca di sottolineare che la prima sentenza non avrebbe tenuto in conto i poteri commissariali attribuiti a De Luca per l’emergenza rifiuti. Che il potere derogatorio potesse spingersi fino alla creazione di figure “non previste dalla legge” risulterebbe avallato dall’ordinanza del 1999 che consente il conferimento di tali incarichi. Riguardo il peculato, come è noto, già era stato escluso dalla sentenza di primo grado, per poi essere oggetto dell’appello del pubblico ministero Roberto Penna, non condiviso però dalle conclusioni del pg Giannelli. In merito al dolo nche a voler ritenere l’atto di nomina illegittimo dal punto di vista amministrativo, mancherebbe il dolo necessario perché possa esservi una sanzione penale. Una “bocciatura”, questam contro cui la Procura già prepara ricorso in Cassazione.
 

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