rotate-mobile
Economia Agropoli

Imposta di soggiorno ad Agropoli: mancano all'appello diverse strutture

Il sindaco Coppola avverte: "Saranno disposti controlli ad hoc in quanto tutti sono tenuti a registrarsi e ad ottemperare a quanto disposto nell’apposito regolamento"

Il prossimo 20 agosto scade il termine per le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all’aria aperta per l’invio della dichiarazione bimestrale e per effettuare il versamento a favore del Comune di Agropoli dell’imposta di soggiorno, riscossa nei mesi di giugno e luglio 2020.

Le informazioni

Al momento, le iscrizioni al portale Pay Tourist, sistema per la gestione ed il pagamento dell'imposta di soggiorno nel Comune di Agropoli, risultano in crescita, ma il dato è ancora migliorabile. Sul portale è presente un’apposita sezione che permette di segnalare, in maniera anonima, eventuali strutture ricettive non censite oppure eventuali irregolarità da parte di strutture già registrate. Riguardo alle modalità di riversamento a favore del Comune si possono utilizzare, alternativamente, il bollettino postale, il bonifico bancario, ma anche la delega di pagamento modello F24, indicando il codice tributo 3936 ed il codice Comune A091.

 I commenti

“Si nota – dichiara il sindaco Adamo Coppola – un incremento di circa il 30 per cento di strutture registrate al portale Pay Tourist rispetto allo scorso anno, ma rimane alta la percentuale di quelle che, pur facendo pubblicità sul web, non risultano essersi registrate. A tal proposito, saranno disposti controlli ad hoc in quanto tutti sono tenuti a registrarsi e ad ottemperare a quanto disposto nell’apposito regolamento”. “Per semplificare al massimo gli adempimenti che gravano sui titolari delle strutture ricettive connessi a tale imposta - afferma l’assessore alle politiche economiche e finanziarie Roberto Mutalipassi - l’Amministrazione comunale, per il secondo anno consecutivo, ha messo a disposizione degli stessi un apposito portale denominato Pay Tourist utilizzato dall’Ente quale strumento di contrasto all’evasione della stessa. Infine – conclude -  è doveroso ricordare che il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020), precisamente il comma 3 dell'art. 18,  aggiunge all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 il comma 1-ter, così recita: "[…] Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"”.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Imposta di soggiorno ad Agropoli: mancano all'appello diverse strutture

SalernoToday è in caricamento