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Riscossione: importante sentenza contro l’intimazione di pagamento a mezzo posta

Importante vittoria giudiziaria di Federcontribuenti Campania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Importante vittoria giudiziaria di Federcontribuenti Campania. Un utente si era visto recapitare, a mezzo posta delle intimazioni di pagamento, relative a cartelle per infrazioni al codice della strada notificate anni prima. Il contribuente, assistito dall'avv. Fortunato Forcellino, ha proposto opposizione avverso tali intimazioni di pagamento, sostenendo sia la intervenuta prescrizione essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica di tali cartelle e sia eccependo, l'inesistenza giuridica delle intimazioni di pagamento opposte, pervenute allo stesso, a mezzo posta, e quindi con modalità assolutamente non rientranti nel procedimento della notifica di una cartella di pagamento, come previsto e disciplinato dalla legge.

Il Giudice di pace di Nocera Inferiore con una sentenza ampiamente motivata ed articolata sancisce la inesistenza giuridica della notifica effettuata, a mezzo posta, dal concessionario della riscossione. Nella motivazione della sentenza si legge , infatti che " fondato è anche il motivo di opposizione inerente la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata a mezzo del servizio postale mediante l'invio da parte dell'agente della riscossione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, dunque, da soggetto non abilitato in quanto non incluso nell'elenco di cui all'art. 26 comma 1 parte DPR 602/73".

Il giudice passando in rassegna la maggiore giurisprudenza di merito dei giudici tributari italiani, evidenzia, come, a far data dalla modifica normativa intervenuta nell'art. 26 del DPR 602/73, a far data dal 1 luglio del 1999, il legislatore abbia escluso l'agente della riscossione dai soggetti abilitati a notificare , a mezzo posta, una cartella di pagamento.

La questione relativa alla notifica della cartella di pagamento e di altri atti del concessionario della riscossione, eseguita direttamente dall'ente riscossore, a mezzo del servizio postale, è ampiamente discussa in giurisprudenza, anche perché, per anni, si è sembrato quasi ignorare un dato normativo essenziale: dal 1° luglio del 1999 il legislatore, modificando l'art. 26 del DPR 602/73 ha inteso sottrarre all'agente per la riscossione, la possibilità di notificare direttamente, a mezzo posta, le cartelle di pagamento. Ed era chiara e palese, la volontà del legislatore di sottrarre all'agente della riscossione questa possibilità! Invece, stranamente, della riscossione hanno continuato a notificare, direttamente, a mezzo del servizio postale, i loro atti ai contribuenti, benché la norma legislativa fosse stata cambiata nel frattempo.

La innovativa sentenza resa dal Giudice di pace di Nocera Inferiore, si inserisce, quindi, a pieno titolo,nella numerosa giurisprudenza di merito ordinaria e tributaria, che da diverso tempo si sta affermando in Italia, e conferma la validità della tesi difensiva, che la nostra associazione sta portando avanti da tempo, nei diversi giudizi da essa sostenuti

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