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Famiglia

Assegno Nucleo Familiare: come fare domanda

Un valido aiuto per le famiglie con figli a carico, soprattutto per quelle particolarmente numerose, è dato dai nuovi ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) erogati mensilmente dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori

Un valido aiuto per le famiglie con figli a carico, soprattutto per quelle particolarmente numerose, è dato dai nuovi ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) erogati mensilmente dall'INPS ad alcune categorie di lavoratori, dai titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. La tipologia del nucleo familiare (numero di componenti e reddito complessivo del nucleo) vengono valutati dall'INPS che prevede importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi

Gli importi variano di anno in anno  e vengono pubblicati dall'INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Attualmente le tabelle pubblicate sono queste pubblicate nella circolare n. 66 del 17 maggio 2019:

Circolare numero 66 del 17-05-2019

Chi ne ha diritto

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Come funziona

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio)..

Quanto spetta

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato. L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.

Quando e come fare domanda

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni. La domanda di variazione va inoltrata anche in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro. A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica. La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Per maggiori informazioni >>> Sito INPS

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