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Elezioni comunali 2011 Centro / Via Roma

Quando il voto è nullo? Tutte le informazioni

Tutte le informazioni su quando un voto è considerato nullo

Sarà possibile recarsi a votare, muniti di carta d'identità valida e di tessera elettorale, presso il proprio seggio domenica 15 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 16 maggio dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo le 15 di lunedì inizieranno le operazioni di scrutinio dei voti. I risultati verranno quindi comunicati alla Prefettura di Salerno che li girerà al Ministero dell'Interno: solamente dopo l'ok del Viminale i dati saranno ufficiali.

Nei comuni superiori ai 15mila abitanti è possibile per gli elettori esprimere la propria preferenza con il voto disgiunto: ossia, votare un consigliere comunale di una lista e contemporaneamente un candidato sindaco non supportato da quella lista. Nei comuni sino a 15mila abitanti invece non esiste il voto disgiunto. Il voto, se espresso in maniera scorretta, può essere annullato.

Generalmente possono presentarsi tre casi di nullità del voto:


1) schede nulle;
2) schede contenenti voti nulli limitatamente alle liste, ma validi per i candidati alla carica di sindaco (solo per i comuni superiori a 15.000 abitanti)
3) schede contenenti voti di preferenza nulli

Per quanto riguarda il punto 1) si ha la nullità totale della scheda in questi casi:

a) quando sulla scheda sono presenti segni ulteriori alle preferenze (seppur correttamente espresse) che possano indurre a pensare che l'elettore abbia voluto rendere identificabile il proprio voto;

b) quando la scheda non reca il bollo del Ministero dell'Interno o la firma del presidente di seggio (indipendentemente dal corretto modo dell'elettore di esprimere la propria preferenza);

c) quando la volontà dell'elettore si sia manifestata in maniera non univoca, ossia non è possibile identificare le preferenze attribuite dall'elettore al candidato sindaco o al candidato al consiglio comunale;

Per quanto riguarda i comuni sino a 15mila abitanti, se l'elettore utilizza il voto disgiunto, ossia preferenza ad un candidato sindaco e contemporaneamente a una lista o candidato consigliere che supporta un altro candidato sindaco, la scheda viene annullata. Il voto disgiunto è previsto dalla legge solamente per i comuni superiori ai 15mila abitanti.

Per quanto riguarda il punto 2), per comuni al di sopra dei 15mila abitanti, l'annullamento si verifica quando l'elettore ha espresso in maniera univoca la propria preferenza per il candidato sindaco ma non per la lista o il candidato al consiglio comunale (che sia di supporto al candidato sindaco prescelto o di supporto ad un altro candidato sindaco, in quanto in questi comuni c'è la possibilità di esprimere il voto disgiunto).

Per quanto riguarda il punto 3), generalmente il voto di preferenza si considera nullo qualora non sia possibile desumere con certezza la volontà effettiva dell'elettore. Da questo punto di vista, essendo il voto di preferenza espresso scrivendo il nome e cognome del candidato preferito, la sua validità dovrebbe essere ammessa anche quando esso sia espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.

La nullità del voto di lista determina la nullità dei voti di preferenza espressi nella scheda. Al contrario, la nullità dei voti di preferenza non comporta necessariamente la nullità delle altre espressioni di voto contenute nella scheda, le quali, se non sono nulle per altre cause, rimangono valide agli effetti del voto di lista.
 

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