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Calcio: dopo Bari e Cesena escluso un altro club dalla serie B

Si tratta dell'Avellino il cui ricorso al Coni è stato respinto dal "Collegio di Garanzia dello Sport". Ora l'ultima speranza è legata all'impugnazione della sentenza al Tar

Anche l’Avellino è stato escluso dalla Serie B. Questo pomeriggio infatti sui lupi irpini si è abbattuto la mannaia del "Collegio di Garanzia del Coni" che si è pronunciato in maniera negativa sul ricorso presentato dal club di proprietà del presidente Taccone, a seguito di una prima bocciatura con conseguente "non ammissione" al campionato cadetto. L'unica speranza per il club biancoverde risiede nel ricorso al TAR con l'impugnazione della sentenza.

Di seguito il comunicato ufficiale del Collegio di Garanzia del Coni: 

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, nel giudizio presentato il 23 luglio 2018, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società U.S. Avellino 1912 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante pro – tempore, dott. Roberto Fabbricini, per l’impugnazione della delibera dello stesso Commissario Straordinario, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 20 luglio 2018 – con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla predetta società avverso l’intervenuto riscontro, ad opera della Co.Vi.Soc., giusta nota del 12 luglio 2018, del mancato rispetto dei “criteri legali ed economico finanziari”, così come stabiliti, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie B 2018/2019, nel C.U. n. 27 del 13 aprile 2017 e nella integrazione di cui al successivo C.U. n. 49 del 24 maggio 2018, con contestuale diniego al club irpino della concessione della Licenza Nazionale richiesta e con reiezione della sua domanda di iscrizione alla Serie B per la stagione 2018/2019, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alla decisione medesima, tra cui, in particolare, la già citata contestazione dell’Organo di Vigilanza del 12 luglio 2018 ed il parere contrario della stessa Co.Vi.Soc. del 19 luglio 2018 – visto che, alla stregua di quanto emerso dalla discussione orale e dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, quest’ultima, sotto il profilo sostanziale apparirebbe in possesso dei requisiti di idoneità e sostenibilità finanziaria; considerato, peraltro, che il C.U. n. 49 nel quale è indicata una scansione procedimentale enormemente ristretta, ma nondimeno vincolante, non è stato impugnato nei termini previsti, il Collegio non può valutare la legittimità di tali criteri formalistici e respinge il ricorso“.

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