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Salerno Calcio, respinto il ricorso del Sora: blaugrana a +6 sul Marino

Il giudice sportivo ha respinto il ricorso della società laziale in merito al "giallo under". I blaugrana salgono quindi a quota 48, a +6 sul Marino seconda in classifica

Ottime notizie per il Salerno Calcio: il giudice sportivo ha respinto il ricorso presentato dal Sora in merito al "giallo under", ricorso presentato dopo la gara vinta per 1 a 0 dal Salerno Calcio grazie ad un goal di Gustavo, giocata lo scorso 29 gennaio allo stadio Arechi. Grazie a questa decisione del giudice sportivo il Salerno Calcio va quindi a +6 sul Città di Marino, squadra seconda in classifica nel girone G del campionato di serie D. Qui di seguito il testo del giudice sportivo (sito Lega Nazionale Dilettanti).


A sostegno del reclamo la "A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA" deduce la violazione dell'art. 34 bis N.O.I.F. in relazione al punto "C" del C.U. n. 1 dell'1 luglio 2011 del Dipartimento Interregionale, per avere, nella gara di cui all'oggetto, il "SALERNO CALCIO S.R.L." contravvenuto all'obbligo, scaturente dal citato C.U., relativo all'impiego di calciatori "giovani".
Si assume in particolare:
- che al 33º minuto del secondo tempo il numero 1 del "SALERNO CALCIO S.R.L.", Sestito Gianraffaele (classe 1992), a causa di un infortunio aveva abbandonato il terreno di gioco e non era stato sostituito da altro calciatore appartenente alla stessa fascia pur avendo la squadra ospitante a disposizione un cambio;
- che un cambio era stato successivamente (al 38º minuto) effettuato dal "SALERNO CALCIO S.R.L." per avvicendare due calciatori, e cioè il numero 10 - Caputo Massimiliano - con il numero 12 - Iannarilli Antony - non appartenenti alla fascia di età del calciatore infortunato.
La società reclamante chiede, pertanto, che al "SALERNO CALCIO S.R.L." sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 ai sensi dell'art. 17, comma 5º del C.G.S..
Il "SALERNO CALCIO S.R.L.", nelle sue controdeduzioni, contesta l'assunto della società reclamante fondamentalmente sul rilievo che il calciatore infortunato, fino al termine della gara presente all'esterno del terreno di gioco, "faceva comunque parte dell'organico per non essere mai stato sostituito da alcun altro, nonostante fossero disponibili, in panchina, altri giovani".
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Dal supplemento di rapporto del Direttore di Gara risulta pacifico in punto di fatto:
- che, subito dopo che il calciatore infortunato aveva abbandonato il terreno di gioco per le opportune cure mediche, il calciatore numero 10 Caputo Massimiliano del "SALERNO CALCIO S.R.L." aveva, nel pieno rispetto della regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, scambiato il ruolo con il medesimo infortunato;
- che, al 38º minuto, il numero 10 era stato sostituito con un calciatore di riserva, Iannarilli Antony;

 
- che il "SALERNO CALCIO S.R.L." aveva, fino al termine, proseguito la gara con dieci calciatori.
Tanto premesso si osserva:
- il C.U. n. 1/2011 del Comitato Interregionale al punto "C" stabilisce che "nelle singole gare le Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D hanno l'obbligo di impiegare - sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno quattro calciatori giovani" distinti in relazione a determinate fasce di età e "che le eventuali sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".
Non ritiene lo scrivente che nel caso di specie il "SALERNO CALCIO S.R.L." abbia contravvenuto al disposto del succitato C.U..
Il calciatore infortunato, dal momento in cui ha abbandonato il terreno di gioco e fino al termine della gara, è rimasto "a bordo campo". La mancata sua sostituzione con altro calciatore "giovane" è da imputarsi ad una precisa scelta tecnica non potendosi, al momento dell'infortunio, escludere che questo si risolvesse positivamente sì da consentire a quel calciatore di riprendere il gioco. Non vi era alcun obbligo per il "SALERNO CALCIO S.R.L." di procedere alla sostituzione del calciatore infortunato "giovane" con altro calciatore"giovane" presente in panchina. Il calciatore infortunato, fino a quando rimane all'esterno del terreno di gioco (cioè "a bordo campo") deve ritenersi a tutti gli effetti partecipante alla gara e, in quanto tale, "impiegato" nella stessa.
Il "SALERNO CALCIO S.R.L.", nell'ambito delle proprie autonome scelte tecniche, che non possono formare oggetto di sindacato in questa sede, ha ritenuto opportuno fare assumere ad altro calciatore partecipante al giuoco il ruolo dell'infortunato e, successivamente, ha proceduto alla sostituzione di quel calciatore con altro presente in panchina, con ciò assumendosi il rischio derivante dal fatto di concedere un indiscutibile vantaggio alla squadra avversaria con il proseguire la gara fino al termine in inferiorità numerica.
P.Q.M.
Delibera:
- di rigettare il reclamo;
- di confermare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di1 a 0;
- di addebitare la tassa di reclamo sul conto della società reclamante.

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