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Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Sarno

Estorsione sulla vendita di lamette "false" ma non ci sono prove: assolti in due

Il processo ha dimostrato l'insussistenza delle accuse, che non hanno trovato riscontro nella testimonianza della vittima

Una tentata estorsione sulla vendita di alcune lamette da barba, dal valore di 3000 euro. Si chiude con una doppia assoluzione e una sentenza di prescrizione il processo per due persone, coinvolte in un'indagine che risale al giugno 2012, a Sarno. I due avrebbero minacciato un uomo - facendo riferimento persino al "clan dei Casalesi" - per costringere la vittima, recandosi presso casa sua, a sborsare 3000 euro quale corrispettivo per la vendita di lamette da barba. La vittima, che si occupava di commercio all'ingrosso di casalinghi, aveva conosciuto uno dei due imputati quale fornitore di lamette da barba. Al tribunale aveva riferito di aver acquistato a sua volta dallo stesso una partita di quegli articoli. La merce fu poi rivenduta ad altri venditori, ai quali dovette restituire poi il prezzo dopo aver scoperto che si trattava di prodotti falsi.

Il processo

Il mancato pagamento al primo avrebbe indotto l'imputato a esternare minacce - attraverso mail e messaggi - nei confronti del commerciante,  che avrebbe inoltre ricevuto foto dell'esterno dell'abitazione e del citofono, a scopo intimidatorio. Dal processo è tuttavia emerso come non furono svolte indagini sulla titolarità dell'account cui erano associate le minacce, le quali non contenevano riferimenti al rapporto contrattuale. Inoltre, la "falsità" della merce fu confermata da un poliziotto, dato che per la vittima una perizia sarebbe stata "eccessivamente onerosa". Infine, ai giudici lo stesso spiegò di non conoscere il secondo imputato. Il dibattimento non ha prodotto, insomma, prove sulle minacce rivolte di persona da uno dei due imputati alla vittima, che aveva parlato di un solo colloquio telefonico e di mail, di cui non è certa la provenienza. Non è stato, ancora, dimostrato se le lamette fossero false e se sussistessero i presupposti per la risoluzione del contratto per inadempimento. La testimonianza del commerciante è stata definita dal collegio del tribunale di Nocera Inferiore come "intrinsecamente inattendibile, priva di elementi di riscontro, indispensabili sulla base delle superiori considerazioni, nelle ipotesi che qui occupa". Nel collegio difensivo l'avvocato Giovanna Ventre. 
 

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