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Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca

Non è reato non mandare i figli a scuola: la Cassazione dà ragione a coppia di Salerno

Per i giudici, i genitori rischiano solo se i bimbi non frequentano i banchi di una scuola primaria. La suprema corte ha rinviato la vicenda al Tribunale di Salerno che dovrà accertare se si tratta di istruzione primaria

Non mandare i figli a scuola non è reato se frequentano dalle Medie in su. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di Cassazione. Con l'entrata in vigore della legge 212 del 2010 che ha abrogato alcune disposizioni prima vigenti, i giudici hanno fatto notare che "è venuta meno la previsione che consentiva di estendere l'ambito applicativo dell'articolo 731 del codice penale - che punisce i genitori che non ottemperano all'obbligo di far istruire i figli - anche alla violazione dell'obbligo scolastico della scuola media inferiore".

La sentenza della Cassazione, disposta dopo l'accoglimento del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di Appello di Salerno contro il proscioglimento per prescrizione di due genitori delle Filippine che non mandavano a scuola il figlio minore, è stata depositata ieri. La suprema corte ha rinviato la vicenda al Tribunale che dovrà accertare se si tratta di istruzione primaria, nel qual caso il reato si prescriverebbe solo a giugno, o se si tratta di scuole medie superiori o inferiori, nel qual caso, il reato non è previsto. "Attualmente - scrive la Corte - la riforma del 2003 stabilisce l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età; e, tuttavia, nessuna norma penale punisce l'inosservanza dell'obbligo scolastico della scuola media anche inferiore". Per ovviare a questa situazione serve una norma 'ad hoc' perché quella che punisce i genitori che non mandano i figli alle elementari non può essere estesa, secondo i giudici, con una "inammissibile interpretazione analogica in malam partem".

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