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Cronaca Nocera Inferiore

Consigliere a Sorrento e giudice a Nocera, "nessuna incompatibilità" per il magistrato

La revoca di un precedente provvedimento di incompatibilità è stata decisa perché la legge del 2017 è successiva al quinquennio 5 aprile 2010 - 21 luglio 2015, periodo nel corso nel quale E.M. aveva svolto le due funzioni

Il Consiglio di stato ha annullato la revoca dell’incarico a giudice onorario per E.M., in carica presso il Tribunale di Nocera Inferiore. In precedenza E.M. era stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver svolto contemporaneamente il ruolo di consigliere comunale di Sorrento e magistrato onorario, come sosteneva un esposto presentato nell’ottobre 2015 da parte di un avvocato, nel periodo compreso tra il 5 aprile 2010 ed il 21 luglio 2015, incorrendo nella causa di incompatibilità prevista dalla legge.

La storia

Dopo l’esposto, la Commissione del Consiglio superiore della magistratura chiese nel gennaio 2018 al presidente della Corte d’Appello di Salerno di assumere provvedimenti, con la revoca dell’incarico di E.M. Dopo l’iter procedimentale, il Csm adottò il provvedimento dell’8 febbraio 2019, comunicato il successivo 5 marzo, col quale veniva disposta la revoca dell’incarico di giudice onorario napoletano. Il giudice però impugnò il provvedimento innanzi al Tar del Lazio per illegittimità. A luglio 2019 il ricorso fu respinto, «sul presupposto che E.M. non fosse stato revocato poiché postosi in una condizione di incompatibilità, del resto cessata da tempo, bensì a causa di un comportamento comunque censurabile dal punto di vista disciplinare». In sostanza, una «negligenza del magistrato che accertata successivamente, determina un danno all’immagine di terzietà ed imparzialità della giurisdizione, compromettendo il prestigio delle funzioni attribuitegli». Il Csm aveva deciso la revoca in seguito a una condotta tale, da parte del magistrato, da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli». L’appello di E.M. puntava su «carenza assoluta di motivazione, difetto del presupposto, travisamento del fatto, sviamento, violazione del principio tempus regit actum eccesso di potere per difetto di istruttoria carenza del potere sanzionatorio ed intempestività dell’azione disciplinare». L’annullamento della revoca, tuttavia, è stato deciso perché la legge del 2017 è successiva al quinquennio 5 aprile 2010 - 21 luglio 2015, periodo nel corso di cui E.M. aveva contemporaneamente svolto le funzioni di giudice onorario e di consigliere comunale a Sorrento, con azione disciplinare instaurata nel corso del 2019, ossia alcuni anni dopo la cessazione della carica elettiva.

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